lunedì 20 ottobre 2008

Costituzione Italiana / Articolo 3

3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Proclamato nell'art.3 della Costituzione, il principio di uguaglianza si esplica attraverso due commi, il primo concerne l'uguaglianza formale, il secondo quella sostanziale.
Tale principio fu enunciato per la prima volta nella Dichiarazione di Indipendenza delle colonie americane dalla madrepatria (1776), ma soltanto verso la fine dell'800 trovò campo libero per affermarsi quale norma vincolante a tutti gli effetti.
1°comma: per quel che riguarda la "pari dignità sociale" e il "divieto di discriminazioni"è opinione condivisa ricondurre tali concetti al generale principio di tutela della persona umana in quanto tale; inoltre tali aspetti si riconducono alla XIV disposizione transitoria, laddove si aboliscono i titoli nobiliari, in nome di una concezione paritaria dell'uguaglianza. La "pari soggezione di tutti ad un'unica legge" ha provocato numerose discussioni nella dottrina: infatti, mentre da un lato tale enunciato è sorretto dall'idea-base di vietare le leggi personali(in quanto prive dei requisiti di generalità ed astrattezza), d'altro canto è innegabile che ritenere incostituzionale qualsiasi forma di distinzione tra gli individui potrebbe condurre a conseguenze ancor più inique, basti pensare alla necessità di un trattamento particolare per determinate categorie di persone, quali lavoratrici-madri, disabili, minoranze linguistiche, ecc. E' perciò più corretto affermare che non è il prevedere forme di trattamento differenziate a rappresentare in sè una lesione del principio di uguaglianza, quanto piuttosto il fatto che tali disparità siano prive di ragionevolezza. Da ciò discende pertanto il secondo comma, riguardante l'impegno della Repubblica a garantire il formarsi di una società in cui, attraverso la rimozione delle disparità esistenti, venga data a tutti l'effettiva possibilità di realizzare se stessi e le proprie aspirazioni.

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