giovedì 9 aprile 2009

Costituzione Italiana / Articolo 8

8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i proprio statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Questo articolo è una conseguenza degli articoli 2 e 3,i quali prevedono rispettivamente:rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo e divieto di ogni discrimazione.

Il riconoscimento e la libertà di organizzazione di tutte le confessioni religiose diverse da quella cattolica (per la quale si fa riferimento all'articolo 7) è conseguenza della libertà di coscienza e di fede religiosa garantite dal nostro ordinamento.

A differenza dei rapporti con la Chiesa Cattolica che sono regolati dall'Accordo di Villa Madama,i rapporti con le altre confessioni religiose sono definiti da singole intese (per esempio quella con l'Unione delle Comunità Ebraiche del 1988).
Va sottolineato come nonostante gli sforzi del legislatore per avere il maggior numero di intese possibile,garantendo quindi parità di trattamento ad ogni cittadino,mancano ancora accordi con importanti comunità,quella musulmana per esempio,che costituiscono ormai parte significativa e integrata del nostro tessuto sociale.

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