mercoledì 8 aprile 2009

Costituzione Italiana / Articolo 7

7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

In questo articolo viene sancito un principio FONDAMENTALE,quello della LAICITA' dello stato.
L'ordinamento italiano è distinto e autonomo rispetto all'ordinamento della Chiesa Cattolica ( e di questi tempi è bene ricordarselo).
L'Italia non è dunque uno stato confessionale,in Italia non c'è una religione di stato (cosa che invece era prevista dallo statuto albertino "la religione cattolica,apostolica,romana è la sola religione dello stato" e cosa che è tutt'ora presente in alcuni ordinamenti,per esempio l'articolo 9 della vigente Costituzione del Principato di Monaco recita "la religione cattolica,apostolica e romana è la religione dello Stato").

Tuttavia il riconoscimento nella Costituzione della laicità dello stato è figlio di un compromesso con l'area cattolica dell'assemblea costituente,area che impose di introdurre nell'articolo 7 specifico riferimento al metodo concordatario,e dunque ai Patti Lateranensi (sostituiti nel 1984 dall'Accordo di Villa Madama),come strumento per regolare i rapporti tra Stato e Chiesa (introducendo di fatto una relazione privilegiata del nostro Stato con una particolare confessione).

Nessun commento: