7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
L'ordinamento italiano è distinto e autonomo rispetto all'ordinamento della Chiesa Cattolica ( e di questi tempi è bene ricordarselo).
L'Italia non è dunque uno stato confessionale,in Italia non c'è una religione di stato (cosa che invece era prevista dallo statuto albertino "la religione cattolica,apostolica,romana è la sola religione dello stato" e cosa che è tutt'ora presente in alcuni ordinamenti,per esempio l'articolo 9 della vigente Costituzione del Principato di Monaco recita "la religione cattolica,apostolica e romana è la religione dello Stato").
Tuttavia il riconoscimento nella Costituzione della laicità dello stato è figlio di un compromesso con l'area cattolica dell'assemblea costituente,area che impose di introdurre nell'articolo 7 specifico riferimento al metodo concordatario,e dunque ai Patti Lateranensi (sostituiti nel 1984 dall'Accordo di Villa Madama),come strumento per regolare i rapporti tra Stato e Chiesa (introducendo di fatto una relazione privilegiata del nostro Stato con una particolare confessione).
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