domenica 2 gennaio 2011

Costituzione/ Articolo 11

Articolo 11: L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Nell'articolo 11 si trova una serie di principi supremi: il ripudio della guerra offensiva e della guerra come applicazione delle sanzioni in caso di trasgressione delle norme internazionali, il riconoscimento di un ordinamento sovranazionale, la promozione di organizzazioni internazionali volte al perseguimento dei valori di pace e giustizia tra le nazioni, la limitazione della sovranità dello Stato. Nell'ambito dell'Assemblea Costituente ci fu una larghissima convergenza per proclamare l'impegno dello Stato italiano a ricorrere alla guerra soltanto in caso di legittima difesa, così come fu ampia fu la condivisione dell'idea di collaborazione fra Stati, superando il dogma della sovranità assoluta dello Stato nazionale.
Ai fini del mantenimento della pace l'Italia partecipa all'Onu, mentre l'adesione alla Nato pone a carico dello Stato l'obbligo di assistere un altro Stato membro qualora esso venga aggredito.
La partecipazione al Consiglio d'Europa riguarda materie economiche, sociali, culturali,scientifiche, giuridiche, oltre al mantenimento e alla promozione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

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