domenica 14 marzo 2010

Costituzione / Articolo 10

10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

L'articolo 10 della Costituzione Italiana sancisce il principio internazionalista.
La società internazionale, rispetto alle società nazionali, è priva di una vera e propria organizzazione: è escluso che si possa rinvenire una forma di organizzazione della società internazionale nell'istituzione delle Nazioni Unite, nonostante ne facciano parte quasi tutti gli Stati. Perciò, seppur distinti, ordinamento internazionale e ordinamento statale vengono in alcuni casi a trovarsi in conflitto tra loro, ecco che la Costituzione regola questi rapporti con il suddetto principio internazionalista. L'idea dei padri costituenti fu quella di proiettare oltre i confini nazionali i valori di libertà, uguaglianza, apertura verso la comunità internazionale.
L'articolo 10, comma 1, regola i rapporti dell'Italia con la comunità internazionale, secondo una sorta di clausola di "adattamento automatico" dell'ordinamento interno a quello internazionale, tramite l'utilizzo delle cosiddette norme consuetudinarie. Si tratta di regole che si ricavano da comportamenti costanti accompagnati dalla convinzione, entro la comunoità che li pratica, della loro obbligatorietà e coercitività.
Il comma 2 regola la condizione dello straniero; il legislatore, nel disciplinare la condizione dello straniero, deve attenersi a quanto disposto in materia dalle norme internazionali generali e dai trattati che l'Italia ha stipulato.
Il comma 3 tratta specificamente del diritto di asilo, riconosciuto ad ogni straniero al quale sia negato nel proprio Stato l'esercizio effettivo delle libertà fondamentali.
Il comma 4, infine,riguarda l'estradizione dello straniero, che non può essere estradato per reati politici: con questa norma lo Stato italiano ribadisce la propria condanna agli Stati non liberali, pur nella difficoltà di classificare un reato come "politico". Secondo l'interpretazione corrente un reato è politico quando commesso per opporsi a regimi illiberali o per affermare un diritto di libertà il cui esercizio sia negato. La norma contenuta nel comma 4 non tutela gli autori di reati che si concretano nella negazione dei diritti di libertà di altri soggetti o nell'attentare violento alle istituzioni democratiche; nè tutela gli autori di crimini odiosi e disumani(ad esempio il genocidio) per i quali non rileva la natura democratica o illiberale dello Stato.

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