mercoledì 25 febbraio 2009

Costituzione Italiana / Articolo 6

6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche

L'articolo 3 della Carta vieta discriminazioni in relazione all'utilizzo di una lingua diversa dall'italiano,l'articolo 6 prosegue questo percorso imponendo al legislatore un obbligo positivo,cioè creare norme al fine di tutelare le minoranze linguistiche(per esempio quella ladina,quella francese o quella tedesca).
In questo senso si possono ricordare gli interventi legislativi di alcune regioni che hanno introdotto forme di bilinguismo,per esempio la Valle d'Aosta (dallo statuto della Regione Valle d'Aosta:art. 38:Nella Valle d’Aosta la lingua francese è parificata a quella italiana. Gli atti pubblici possono essere redatti nell’una o nell’altra lingua, eccettuati i provvedimenti dell’autorità giudiziaria, i quali sono redatti in lingua italiana. art. 39 Nelle scuole di ogni ordine e grado, dipendenti dalla Regione, all’insegnamento della lingua francese è dedicato un numero di ore settimanali pari a quello della lingua italiana. L’insegnamento di alcune materie può essere impartito in lingua francese).

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